Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 18/06/1931 n. 773

Art. 179. Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello. Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero. Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

CAPO Del confino di polizia.

Art. 180. Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181. Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1/a gli ammoniti; 2/a le persone diffamate à termini del- l'art. 165; 3/a coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali. L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

Art. 182. L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore. Nell'ordinanza è determinata la durata. La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Art. 183. Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

Art. 184. Contro l'ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una commissione di appello, che risiede presso il ministero dell'interno, composta dal sottosegretario di stato del ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dal- l'avvocato generale presso la corte di appello di roma, dal capo della polizia, da un ufficiale generale dell'arma dei carabinieri reali e da un ufficiale gene- rale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi comandi generali. Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza e non ne sospende l'esecuzione. Anche le decisioni della commissione di appello sono comunicate al ministero dell'interno per la esecuzione.

Art. 185. Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza. L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, se- condo le determinazioni delle competenti autorità. L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni del- l'autorità di pubblica sicurezza. Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato. Della consegna è redatto processo verbale.

Art. 186. All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto: 1/a di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2/a di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora; 3/a di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; 4/a di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici; 5/a di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6/a di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti; 7/a di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa; 8/a di portare sempre con sè la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187. Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 188. Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 189. l confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino. Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

TITOLO VII Del meretricio.

Art. 190. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Art. 191. Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente. Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore. Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 192. Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico. Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso. Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo. Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.

Art. 193. Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato. La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.

Art. 194. Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino. Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Art. 195. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza. Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 196. Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e bevande;

c) l'accesso dei minori degli anni diciotto. È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 197. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.

Art. 198. È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo. L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 199. L'esercente un locale meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 200. Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti: 1/a quando risulta che i locali sono divenuti fonti d'infezione di malattie celtiche; 2/a quando vi si esercita il meretricio di minorenni; 3/a quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione; 4/a quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni; 5/a nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196; 6/a quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 201. Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di or- dine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica la consigliano.

Art. 202. Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o è riaperto senza il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire mille a cinquemila, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.

Art. 203. Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del qua- le sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

 

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